Cancellazione Casellario Giudiziale: si può?

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Il certificato penale si estrae dal Casellario Giudiziale. In esso sono contenuti i dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi riguardanti un determinato soggetto. Ripulire la fedina penale e quindi cancellare i reati penali dal casellario giudiziale è possibile? Il Codice Civile all’ Art.179 prevede l’istituto della riabilitazione ma solo in presenza di determinate condizioni e con alcune esclusioni. Vediamoli insieme.

IL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE

Nel certificato del Casellario giudiziale (clicca QUI per maggiori info) sono riportate le condanne penali definitive e alcuni provvedimenti in materia civile e amministrativa a carico di un soggetto. Si differenzia dal certificato dei carichi pendenti in quanto questo elenca i procedimenti in corso e non ancora irrevocabili. In questo caso il procedimento è ancora pendente, ovvero ci si trova ancora nella fase delle indagini o in quella del processo.

LE CONDIZIONI PER LA RIABILITAZIONE

Una fedina penale può tornare immacolata come quella di un incensurato? Un rimedio è ricorrere all’istituto della riabilitazione, previsto dall’art. 179 del Codice Penale. La riabilitazione è consentita trascorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta. In caso di recidiva questo termine è aumentato a otto anni e a dieci anni se si tratta di delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

I CASI DI ESCLUSIONE

La riabilitazione, invece, non può essere concessa quando il condannato:

  1. sia stato sottoposto a misura di sicurezza, tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo Stato ovvero di confisca, e il provvedimento non sia stato revocato;
  2. non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nell’impossibilità di adempierle.
CANCELLAZIONE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE: LA PROCEDURA

L’istanza di riabilitazione può essere presentata anche di persona dall’interessato al Tribunale di Sorveglianza (art. 683 c.p.p.). Il Giudice, dopo aver svolto una preliminare attività istruttoria, può provvedere ad emettere una ordinanza al fine di effettuare una valutazione discrezionale. Esaminate quindi le condizioni ed i requisiti per la concessione della riabilitazione, il Giudice ordina la cancellazione dei dati al Casellario Giudiziale. Lo stesso ufficio provvede alla notifica diretta all’interessato. In caso di rigetto, è possibile promuovere una opposizione ex art. 667,4 c.p.p. nel termine di quindici giorni dal ricevimento dell’atto.

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