Domande frequenti

Domande frequenti sui certificati del tribunale, anagrafe, visure online, traduzioni certificate

Elenco delle domande e risposte più interessanti su certificati, visure online e traduzioni di documenti

COME USUFRUIRE DEI NOSTRI SERVIZI

COME ORDINO UN SERVIZIO?

Scegli il servizio che ti interessa dalla nostra home page o dal menu in alto e compila il modulo di richiesta. Nel modulo devi fornire le informazioni necessarie affinché possiamo ricercare ed ottenere il tuo documento nelle banche dati o negli uffici di competenza.
Clicca su Completa Ordine in fondo al modulo e segui le istruzioni che sono visualizzate sullo schermo.

LA DELEGA E' SEMPRE NECESSARIA?

Sì, in questo modo autorizzi infocertificati.it a gestire la tua pratica ai fini di una corretta erogazione del servizio.

COME POSSO RICHIEDERE SUPPORTO NELLA COMPILAZIONE DI UNA RICHIESTA DI UN DOCUMENTO?

Puoi contattare infocertificati.it per telefono al numero 3888629121, tramite chat o tramite mail a info@infocertificati.it e chiedere subito aiuto ad un operatore.
Dai uno sguardo anche agli orari di apertura dei nostri uffici per sapere quando siamo on line.

TEMPI E MODALITA' DI CONSEGNA

COME RICEVERO' IL DOCUMENTO?

I documenti arriveranno in base alla modalità da te scelta:

  • Via e-mail: al momento della compilazione dovrai fornirci un indirizzo mail.
  • Per posta: al momento dell’ordine dovrai fornirci un indirizzo di spedizione.

COME VIENE CALCOLATO IL TEMPO DI CONSEGNA?

È calcolato per ogni tuo ordine, in base ai giorni e agli orari di apertura degli uffici (catastali, comunali, etc.) e alla disponibilità delle banche dati.
Un nostro obiettivo è di essere veloci: se qualcosa non va o abbiamo problemi nella ricerca del tuo documento, sarai avvisato di eventuali ritardi. Ovviamente non possiamo prevedere i problemi di natura tecnica.
La consegna prevista potrebbe variare anche nel caso in cui non abbiamo ricevuto la conferma di pagamento dell’ordine.

DOPO QUANTO TEMPO RICEVERO' IL DOCUMENTO?

Ogni servizio ha una propria tempistica che varia in base alla tipologia dello stesso. All’interno del singolo servizio richiesto potrà essere sempre visualizzata la tempistica prevista per l’evasione.
Generalmente la spedizione sarà garantita entro 3 giorni lavorativi. Su richiesta potranno essere anticipati gratuitamente via mail.
* I tempi di consegna sono assicurati dal lunedi al venerdi, dalle 9 alle 18. Gli ordini effettuati dalle 18 del venerdi alle 8 del lunedi saranno evasi il lunedi dalle 9 in poi.

COSTO DEI SERVIZI

QUANTO COSTANO I SERVIZI?

Nella pagina di ciascun servizio sono indicati i dettagli dei costi in base alle opzioni selezionate.
Ad ogni modo, prima di confermare l’ordine, troverai il riepilogo che ti mostra l’importo totale dei servizi selezionati.

COME POSSO PAGARE I SERVIZI?

Accettiamo pagamenti con carta di credito (Visa, Mastercard), e PayPal (sia conto PayPal che tramite carta di credito), bonifico bancario.

SERVIZI DI TRADUZIONE

Nel caso in cui tu abbia richiesto la trasformazione in altra lingua del documento, lo stesso verrà fatto tradurre da uno specialista certificato. In seguito alla traduzione, la firma del traduttore verrà validata attraverso convalida di firma che corrisponde alla cosiddetta legalizzazione. esistono casi, in cui, per presentare il documento all’estero, è necessario che venga prodotto in formato diverso da quello digitale.

I SERVIZI DI TRADUZIONE OPZIONALE POSSONO ESSERE RICHIESTI ANCHE PER ALTRE TIPOLOGIE DI DOCUMENTI?

Sì, le prestazioni possono riguardare una vasta gamma di documenti: atti notarili, sentenze, diplomi, certificati di nascita, libretti patenti, ecc. Le richieste verranno valutate in seguito alla ricezione del documento via e-mail, in base al quale gli operatori stabiliranno l’importo del servizio da erogare.

DOVE TROVO LE MIE FATTURE?

Le tue fatture verranno inviate nella mail specificata nella compilazione della richiesta con i dettagli dell’ordine. Nell’area cliente troverai la lista dei tuoi ordini effettuati.

AMBITO GIUDIZIARIO

COS’È IL CASELLARIO GIUDIZIALE?

Il certificato del Casellario Giudiziario è un documento rilasciato dalla Procura della Repubblica ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. del 14 novembre 2002 n. 313 e contiene tutti i dati relativi a provvedimenti in corso (carichi pendenti) o alle sentenze in materia penale (art. 25 T.U.), civile e amministrative (art. 26 T.U.) riferiti a persone fisiche, ditte individuali e persone giuridiche. Con il D.lgs 122/2018 entrato in vigore in data 26 ottobre 2019, i certificati rilasciati dal Casellario Giudiziale sono unificati e riassumono gli ex certificati penale e civile. Nel certificato vengono riportate:

  • Le sentenze di condanna in violazione del Codice Penale
  • Le sanzioni interdittive allo svolgimento di una attività lavorativa a contatto con i minori
  • I provvedimenti di inabilitazione, interdizione giudiziale e legale, amministrazione di sostegno
  • I fallimenti
  • I provvedimenti di perdita o revoca della cittadinanza
  • Le sentenze amministrative dipendenti da reati commessi da amministratori di ditte e persone giuridiche
  • Le sentenze penali iscritte alla banca dati ECRIS del Casellario Giudiziale Europeo.

COS’È LA FEDINA PENALE?

Con il termine fedina penale si intende l’insieme delle condanne che possono essere ricondotte ad un cittadino. E’ possibile controllare lo stato della fedina penale tramite il Certificato del Casellario Giudiziario.

QUALI DATI SONO NECESSARI PER RICHIEDERE UN CERTIFICATO CARICHI PENDENTI?

Per richiedere un certificato carichi pendenti, è necessario indicare nome, cognome, data e luogo di nascita del soggetto per il quale si richiede il certificato, ed il suo comune di residenza. E’ necessario inoltre indicare il motivo della richiesta.

COSA SONO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE?

Le sanzioni amministrative sono tutte quelle misure che non rientrano nelle sanzioni penali e che pertanto non hanno conseguenze sul casellario giudiziario del trasgressore. Le sanzioni amministrative non comportano mai la restrizione della libertà (carcere o arresti domiciliari) ma sono sempre legate a una misura di tipo economico ( pagamento di una contravvenzione).

CHE COS’È L’APOSTILLA?

Con il termine apostilla si intende la legalizzazione del documento rilasciata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente finalizzata alla presentazione della visura in un Paese estero in base alla Convenzione dell’Aia del 1961. In questi casi, è preferibile richiedere anche la traduzione giurata della visura selezionando la lingua del Paese di riferimento.

LA VISURA AL CASELLARIO GIUDIZIALE E' ESENTE DA BOLLI?

Si. Trattandosi di una visura e non di un certificato, non è previsto il pagamento delle marche da bollo da euro 16,00 e della marca da euro 3,87.

QUALI DATI SONO NECESSARI PER RICHIEDERE UN CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE?

Per richiedere un certificato del casellario giudiziale, è necessario indicare nome, cognome, sesso, codice fiscale, data e luogo di nascita del soggetto per il quale si richiede il certificato, ed il suo comune di residenza.

CHI PUÒ RICHIEDERE IL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE?

Il certificato può essere richiesto solo dal titolare o da un suo delegato. La richiesta può essere effettuata da soggetti diversi solo in casi particolari. La domanda di certificato del casellario giudiziale riguardante un minore, deve esere presentata dal soggetto che ne esercita la potestà genitoriale. Per gli interdetti, il rilascio del Casellario Giudiziale, può essere richiesto dal tutore. Per i detenuti, infine, la domanda può pervenire da un suo delegato.

E’ POSSIBILE RICHIEDERE UN CASELLARIO GIUDIZIALE CHE SIA VALIDO ALL’ESTERO?

Sì. Si può produrre il Casellario Giudiziale con apposizione di apostilla (come da convenzione Aja 5/10/61) o legalizzazione estera. Sul certificato potrai richiedere sempre la traduzione asseverata e legalizzata.

CHI PUÒ RICHIEDERE UN CERTIFICATO CARICHI PENDENTI?

Il certificato carichi pendenti può essere richiesto da chiunque. E’, inoltre, possibile delegare un soggetto terzo, in questo caso dovrà essere prodotta apposita richiesta.

QUALI INFORMAZIONI SONO CONTENUTE NEL CERTIFICATO CARICHI PENDENTI?

Il certificato dei Carichi Pendenti, attesta l’esistenza di procedimenti penali in corso e non ancora definiti. Nasce esclusivamente dopo la chiusura della fase delle indagini preliminari, ossia quando il soggetto può assumere la qualifica di imputato.

QUALI SONO LE PRINCIPALI DIFFERENZE TRA VISURA E CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE?

  1. La visura non ha valore di certificazione mentre il certificato sì.
  2. La visura consente di verificare una situazione storica più estesa rispetto a quella del certificato che è limitata agli ultimi 5 anni.
  3. Nella Visura del Casellario Giudiziale, in base al decreto dirigenziale del 1° Agosto 2005 emanato dal Ministero della Giustizia, non vengono riportati i dati anagrafici del soggetto ispezionato. Tali dati sono invece presenti nel certificato.
  4. Nella visura vengono riportate condanne che non sono invece presenti nel certificato: condanne per le quali è stato riconosciuto il beneficio della “non menzione”, purché questo beneficio non sia stato revocato, condanne pronunciate dal giudice di pace, condanne pronunciate da altro giudice per i reati di competenza del giudice di pace, condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda.

ANAGRAFE

CHE COS'E' IL CERTIFICATO DI NASCITA?

Attraverso il certificato di nascita viene attestata la nascita di un soggetto. Il certificato contiene i seguenti dati: nome, cognome, data e comune di nascita. Nel documento non viene riportata l’ora di nascita.

COS’È IL CERTIFICATO DI MATRIMONIO?

Il Certificato di Matrimonio è il documento che attesta  la celebrazione del matrimonio civile tra due persone. Al suo interno sono indicati i nomi completi dei due coniugi, la data e luogo di celebrazione del matrimonio.  Va richiesto durante le fasi preliminari del divorzio, al fine di modificare il regime patrimoniale o dare avvio a pratiche riguardanti mutui o acquisto casa. Il certificato viene rilasciato dall’Ufficio dello Stato Civile e può anche contenere informazioni aggiuntive quali la residenza, la cittadinanza, il regime patrimoniale (comunione o separazione) scelto dagli sposi, l’eventuale divorzio o l’orario di celebrazione del rito.

COS’È IL CERTIFICATO DI STATO DI FAMIGLIA?

Il Certificato Stato di Famiglia è un documento che contiene l’elenco delle persone che abitano nella stessa abitazione.
I dati contenuti in questo certificato vengono aggiornati dagli Uffici Anagrafici di competenza. I casi in cui il Certificato viene richiesto sono i seguenti:

  • calcolo dell’ISEE;
  • presentazione al datore di lavoro in caso di assunzione;
  • richiesta di mutuo;
  • ottenimento di alcuni benefici economici;
  • richiesta di assegni familiari

Il Certificato Stato Famiglia Storico, invece, è il documento che contiene la composizione del nucleo familiare, in una determinata data, nella stessa abitazione.

CHE COS’È IL CERTIFICATO DI RESIDENZA?

Il Certificato di Residenza è il documento che attesta la residenza della persona interessata in un preciso Comune e il relativo indirizzo. In esso sono contenuti i dati anagrafici e l’indirizzo in cui il soggetto ha dichiarato la propria residenza (ai sensi dall’articolo 43 del Codice Civile per residenza si intende il luogo nel quale la persona dimora abitualmente). È possibile richiedere anche il Certificato di Residenza Storico che permette di conoscere se una persona ha risieduto presso altri indirizzi dello stesso Comune o presso Comuni diversi. In quest’ultimo caso il certificato riporta anche il nome del precedente Comune di residenza e la data del trasferimento da un Comune all’altro. Lo storico di Residenza riguarda i residenti o gli ex residenti di un comune, nonché le persone decedute o emigrate.

COSA CONTIENE IL CERTIFICATO DI MORTE?

Il certificato di morte contiene i dati anagrafici di un soggetto quali nome e cognome, data e Comune del decesso. Inoltre, può contenere ulteriori informazioni aggiuntive quali ora e luogo della scomparsa, data e luogo di nascita, l’ultimo Comune di residenza e lo stato civile.

TRADUZIONI

IN CHE COSA CONSISTE LA TRADUZIONE GIURATA?

La traduzione giurata (spesso confusa con la traduzione certificata) prevede l’intervento di un perito che, in seguito al processo di traduzione, si reca presso il Tribunale al fine di giurare l’autenticità nonché la correttezza del documento tradotto.

Queste procedure finalizzate ad attestare la veridicità di una traduzione a fini giudiziali o amministrativi – che prendono il nome di asseverazione – assicurano che il documento tradotto assuma valore legale in Italia. Nel nostro Paese, infatti, l’asseverazione consiste in un giuramento effettuato in presenza di un pubblico ufficiale, quale ad esempio il cancelliere di un tribunale ed è da questo processo che deriva la definizione di traduzione asseverata. InfoCertificati.it fornisce un servizio di traduzioni giurate conveniente che vi permetterà di ricevere il vostro documento asseverato in circa tre giorni lavorativi, a seconda della disponibilità del tribunale di riferimento. I nostri traduttori sono abilitati a prestare il giuramento per fornire una traduzione giurata affidabile e conforme, in numerose lingue dalle più diffuse, come la traduzione giurata in inglese alle più specifiche e ricercate.

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