Cassa integrazione 2021: dal 30 giugno si cambia!

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Cassa integrazione: dal 1° Luglio le aziende non potranno più accedere alla Cassa Integrazione ordinaria (CIGO) con causale Covid-19. Infatti è fissato al 30 giugno il termine ultimo per utilizzare le settimane di CIGO introdotte come appena detto, dal Decreto Sostegni.

Il periodo di Cassa previsto dal Decreto ha permesso l’utilizzo dell’agevolazione da parte delle aziende a partire dal 1º aprile.

Le informazioni legali, amministrative ed economiche relative a un’impresa italiana iscritta al Registro Imprese delle Camere di Commercio italiane, sono contenute nelle visura camerale. Grazie al servizio di Infocertifcati è possibile ottenere online la Visura Camerale.

COSA CAMBIA DAL 1º LUGLIO

Terminato l’intervento degli ammortizzatori sociali nati grazie all’emergenza Covid-19, dal 1º luglio 2021, dunque, l’accesso alla Cassa integrazione 2021 torna ad essere quello disciplinato dal Decreto legislativo numero 148/2015.

Nonostante ciò Il Decreto Sostegni bis ha previsto, per le aziende che dal 1º luglio 2021 si trovano costrette ad accedere alla Cassa ordinaria o straordinaria non Covid-19 e a ridurre o sospendere la propria attività, l’esonero dal pagamento del contributo addizionale Inps.

L’agevolazione è riconosciuta:

  • Fino al 31 Dicembre 2021;
  • Limitatamente alle realtà che hanno fatto ricorso alle settimane di CIGO / CIGS previste dal Decreto Sostegni.

E’ importante sottolineare che, l’accesso alla Cassa Integrazione dal 1° Luglio 2021, è caratterizzato da tutta una serie di limiti. Basti pensare alla durata massima degli interventi:

  • Cinquantadue settimane nel biennio mobile per la CIGO;
  • Ventiquattro mesi nel quinquennio mobile per la CIGS.
BLOCCO DEI LICENZIAMENTI

Le aziende che fanno ricorso alla CIGO / CIGS agevolata dal 1º luglio 2021 sono però soggette al blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo sia individuali che collettivi. Lo stop, in breve, comporta:

  • Il divieto di avviare procedure di licenziamento collettivo;
  • La sospensione delle procedure di licenziamento collettivo pendenti, avviate successivamente al 23 febbraio 2020;
  • Il divieto di ricorrere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo;
  • La sospensione delle procedure di conciliazione obbligatoria in corso.

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